Normative
27 Luglio 2018
Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete
Dal 15 agosto 2018 molte nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) del mondo della ventilazione e climatizzazione d’ambiente rientrano nel ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE e del D.Lgs. 49/2014.
Dal 15 agosto 2018 molte nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) del mondo della ventilazione e climatizzazione d’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE e del D.Lgs. 49/2014.
La normativa prevede specifici obblighi in capo al produttore:
- iscriversi al Registro dei produttori AEE prima dell’immissione sul mercato delle AEE;
- effettuare la dichiarazione annuale dell’immesso (nel mercato italiano) entro il 30 aprile dell’anno successivo all’immissione;
- riportare in fattura il numero di iscrizione al Registro AEE e l’eco-contributo RAEE (ECR);
- apporre il marchio di identificazione del produttore ed il simbolo del "cassonetto barrato" sull’AEE;
- aggiornare il libretto delle istruzioni;
- organizzare la raccolta su tutto il territorio nazionale secondo un sistema collettivo aderendo ad un consorzio;
- garantire il recupero del 75-85% dei RAEE;
- mettere a disposizione degli impianti di trattamento dei RAEE adeguate informazioni per la preparazione al riutilizzo e al loro trattamento;
- affidare i rifiuti ad impianti capaci di effettuare un trattamento adeguato;
- garantire il ritiro del rifiuto professionale nelle modalità “uno contro uno” (1:1) e “uno contro zero” (1:0).
La gestione dei RAEE DOMESTICI
Essa prevede che il produttore aderisca a Consorzi per la gestione dei RAEE, tale gestione è effettuata per quote di mercato, con le seguenti modalità:
- ai fini del calcolo della propria quota di mercato, il produttore è chiamato annualmente (entro il 30/4) a dichiarare al registro dei produttori di AEE le quantità immesse sul mercato nazionale di AEE;
- tali quote di mercato sono utilizzate per determinare le quote di RAEE (sul totale dei RAEE nazionali) di cui il produttore ed il suo consorzio dovrà farsi carico;
- Il Consorzio del produttore si fa carico di gestire una quantità di RAEE pari alla quota di mercato dei produttori che rappresenta ritirando tali RAEE dalle piazzole ecologiche comunali e dai punti vendita di nuove apparecchiature;
- Tali punti di ritiro sono assegnati al Consorzio dal Centro di Coordinamento dei RAEE;
- Il Consorzio gestisce il trattamento dei RAEE ritirati;
- Il produttore può esporre in fattura tale ECR che, pagato dal proprio cliente, consente di neutralizzare i costi per la gestione del RAEE.
La gestione dei RAEE PROFESSIONALI
Essa prevede, come per il “domestico”, l’obbligo di iscrizione al Registro AEE e la dichiarazione annuale (entro il 30/4) delle quantità di AEE immesse sul mercato nazionale.
Anche per i RAEE professionali è previsto che il produttore aderisca a Sistemi Collettivi (Consorzi) per la gestione dei RAEE.
La gestione dei RAEE professionali è effettuata per singole apparecchiature (non per quote di mercato come nel caso del “Domestico”), con le seguenti modalità:
- RAEE professionale storico 1:1 - all’atto della vendita di una nuova AEE PROFESSIONALE al produttore può essere richiesto il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente di qualsiasi marca;
- RAEE professionale nuovo 1:0 - quando la nuova apparecchiatura venduta giunge a fine vita, al produttore potrà essere richiesto il ritiro di tale apparecchiatura.
Eco-contributo
Per le macchine domestiche e professionali che rientrano nel D.Lgs 49/2014 verrà esposto separatamente in fattura l’eco-contributo RAEE (ECR), in funzione della tipologia e della taglia del prodotto.
Con questo eco-contributo è possibile coprire i costi di gestione dei RAEE e della struttura operativa atta allo smaltimento delle apparecchiature arrivate a fine vita. L’ECR dipende dalla tipologia e dalla taglia dell’apparecchiatura:
TIPO APPARECCHIATURA |
POTENZA FRIGORIFERA* [kW] |
ECR [€/unità] |
||||
|
<12 |
3,30 |
||||
Chiller e pompe di calore ad aria e ad acqua |
<12 |
4 |
||||
12-17 |
4 |
|||||
17-100 |
6 |
|||||
>100 |
10 |
|||||
Unità Trattamento Aria |
- |
10 |
||||
Terminali idronici |
- |
0,5 |
||||
Recuperatori di calore con portata aria < 600 mc/h |
|
1,5 |
||||
Recuperatori di calore con portata aria ≥600 mc/h |
|
4 |
||||
Terminali idronici |
- |
0,5 |
||||
|
Il ruolo del distributore
Nella normativa RAEE è definito distributore colui che fornisce (fattura) l’AEE all’utente finale, sia esso domestico o professionale e quindi ricadono in tale definizione anche gli installatori che forniscono le AEE.
Esistono due diverse modalità di gestione:
- RAEE domestico - il distributore ha l’obbligo (se richiesto dall’utente) del ritiro 1:1, quindi l’onere di organizzare il trasporto di tali RAEE agli impianti di “trattamento adeguato”;
- RAEE professionale - l’obbligo del ritiro ricade sul produttore che, se lo ritiene opportuno, può delegare (con specifico incarico) il distributore al ritiro 1:1.
In tutti i casi, per effettuare il ritiro ed il deposito presso la propria sede, il distributore deve autorizzare i propri mezzi e la propria sede attraverso una specifica iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Tale iscrizione è un obbligo normativo che, se non adempiuto, prevede pesanti sanzioni di carattere amministrativo e penale. Nel caso di trasporto di RAEE con mezzi di trasporto non autorizzati si può incorrere inoltre nella confisca del mezzo.
Galletti aderisce al consorzio Ridomus che garantisce il corretto trattamento di recupero e di riciclaggio dei RAEE.
Ulteriori informazioni su www.ridomus.org
Fonti:
Assoclima (brochure scaricabile in pdf)