Normative

Regolamento F-gas: libretto d'impianto e banca dati per i gas fluorurati

22 Luglio 2019

Regolamento F-gas: libretto d'impianto e banca dati per i gas fluorurati

La Commissione Europea per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale applicare pienamente le misure di contenimento vigenti.

Si ritiene inoltre utile monitorare efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto dei regolamenti. L'istituzione del libretto d'impianto per la climatizzazione e della banca dati per i gas fluorurati costituiscono due validi strumenti per raggiungere gli obiettivo imposto dal Regolamento F-Gas, la riduzione delle emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra dell’Unione europea e dei suoi stati membri.

 

Libretto d'impianto per la climatizzazione

In base al DPR 74/2013 tutti gli installatori e manutentori di impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, dal 15 ottobre 2014, devono dotare tali impianti di libretto d'impianto per la climatizzazione, qualsiasi sia la potenzialità dell'impianto, e di rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti sopra i 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (condizionamento e pompe di calore).

I tecnici frigoristi devono quindi svolgere nuove attività di verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico dell'autorità competente per gli eventuali accertamenti.

Documenti utili:

Libretto d’impianto per la climatizzazione

Rapporto di controllo efficienza energetica

 

Banca dati per i gas fluorurati e per le apparecchiature contenenti tali gas

Il D.P.R. 146/2018,  decreto nazionale che dà attuazione al regolamento F-gas 517/2014, abroga il D.P.R. 43/2012 ed è in vigore dal 24 gennaio 2019.  

Tra le principali novità introdotte, vi è l’istituzione della banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas.

In sostanza le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tele registro.

 

Vendita ad utilizzatori finali

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, dal 24 luglio 2019 devono comunicare alla banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

·tipologia di apparecchiatura;

·numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

·anagrafica dell’acquirente;

·dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

 

Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento

Dal 24 settembre 2019 l’impresa o la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione oppure del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, devono comunicare per via telematica alla banca dati le seguenti informazioni:

·numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);

·anagrafica dell’operatore;

·data e luogo di installazione;

·tipologia di apparecchiatura;

·codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

·quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

·nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

·dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione.

Per quanto riguarda lo smantellamento delle apparecchiature, a decorrere dal 24 settembre 2019, l’impresa o la persona fisica certificata deve comunicare per via telematica alla banca dati le seguenti informazioni:

·data e luogo di smantellamento;

·anagrafica dell’operatore;

·tipologia di apparecchiatura;

·codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

·quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

·misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;

·dati identificativi della persona fisica certificata dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Documenti utili:

Dichiarazione installazione acquirente

Dichiarazione installazione venditore

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Link utili:

Banca dati

FAQ 

Assoclima 

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