Galletti Air Conditioning
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Galletti è leader del mercato per numero di prodotti presenti nella categoria pompe di calore aria-acqua fino a 40 kW.
Tre differenti serie per un totale di 21 modelli, dotati di standard qualitativi superiori ai parametri di performance e di efficienza richiesti dal Decreto Ministeriale.
Tutti i prodotti sono progettati per soddisfare ogni tipologia impiantistica, dalle pompe di calore ottimizzate alle applicazioni con impianti a pavimento.
La regolazione autoadattiva del funzionamento, l’utilizzo di R410A, la valvola elettronica di espansione ed il set-point scorrevole garantiscono efficienza al top e limiti di lavoro estesi da -15°C a +51°C di aria esterna.

Visualizza le schede delle serie : MFE  MPE  MXE


Incentivi fiscali per pompe di calore ad alta efficienza


La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali (introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico e, attraverso il D.M. 7 Aprile 2008 ha introdotto alcune varianti riguardanti le pompe di calore.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento seguito.


In cosa consiste

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare riguardano le spese sostenute per:

•    la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
•    il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
•    l’installazione di pannelli solari;
•    la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nel caso specifico, sostituendo sistemi di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, è possibile godere di importanti incentivi fiscali: viene infatti riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese fino ad un limite massimo di 30.000 €.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene l'immobile in comodato.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi mentre è compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.

Quali interventi per le pompe di calore

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompa calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E' esclusa, invece, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Come indicazione non certamente esaustiva, è contemplata la sostituzione della caldaia (o pompa di calore) con una nuova ad alta efficienza mentre non è previsto mantenere la caldaia e sostituire il condizionatore.

Come scegliere la pompa di calore elettrica

Per poter accedere agli sgravi è necessario dimostrare che le apparecchiature sono particolarmente efficienti. I valori minimi del COP e dell’EER devono essere superiori a quelli previsti nelle seguenti tabelle:

Valori minimi di COP

Tipo di unità 2008-2009 2010
Aria/Acqua  3.9   4.1

Valori minimi di EER

Tipo di unità 2008-2009 2010
Aria/Acqua  3.4 3.8

Le prestazioni devono essere misurate in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Nel caso in cui siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori minimi sono ridotti del 5%.

Quali spese sono detraibili

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i prodotti, i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la documentazione richiesta per fruire del beneficio.

Documentazione necessaria

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, devono ottenere l'asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

E' inoltre obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'attestato di qualificazione energetica (allegato A del decreto) e la scheda informativa degli interventi (allegato E del decreto). I documenti devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente, attraverso il sito http://finanziaria2008.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica.

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che:

•    i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
•    i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

•    la causale del versamento;
•    il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
•    la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha eseguito i lavori).

I documenti da conservare

La documentazione di seguito elencata deve essere conservata per l’intero periodo in cui è attuabile l’attività di accertamento da parte del fisco:

•    l'asseverazione del tecnico qualificato o la dichiarazione del costruttore (per impianti di potenza inferiore a 100 kW);
•    la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure l'attestato di qualificazione energetica (allegato A);
•    la scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E);
•    le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con la documentazione del relativo bonifico (bancario o postale);
•    la ricevuta informatica dell'invio dei dati ad ENEA.

 
Si riportano di seguito le risposte del servizio web efficienza energetica dell’ENEA ad alcuni quesiti riguardanti specificatamente le pompe di calore.

D - Sostituisco caldaia esistente (riscaldamento primario) con nuova pompa di calore ad alta efficienza.
D - Lascio la caldaia esistente (riscaldamento primario) ma sostituisco la vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa di calore ad alta efficienza.
D - Sostituisco la caldaia esistente (riscaldamento primario) con un sistema integrato composto da pompa di calore ad alta efficienza e caldaia a condensazione.

R - L’intervento è agevolabile se costituisce sostituzione (e non integrazione) dell’impianto di riscaldamento esistente e se assicura i necessari requisiti tecnici indicati all’art. 9 comma 2 bis del DM 19 febbraio 2007 modificato e coordinato con il decreto 7 aprile 2008.

D - Sostituisco alcune unità terminali dell’impianto di riscaldamento primario (es. radiatore/fancoil) con pompa di calore ad alta efficienza.
D - Mantengo la caldaia (autonoma) esistente solo per la produzione di acqua calda sanitaria, ma sostituisco un sistema di riscaldamento primario con una nuova pompa di calore ad alta efficienza.

R - L’intervento non è agevolabile.

L’intero archivio delle FAQ  è consultabile al seguente collegamento: FAQ del sito ENEA


E’ inoltre possibile consultare la guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile in formato pdf al seguente collegamento:Finanziaria 2008 - Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico